L'
obbligo formativo per gli avvocati ha assunto negli ultimi anni un ruolo fondamentale e decisivo, oltre che essere un dovere sancito sia dal Nuovo Codice Deontologico Forense, sia dalla Legge 247/2012.
La Legge del 31 dicembre 2012 riporta infatti, nell'articolo 11, l'obbligo per l'avvocato e per il tirocinante abilitato al patrocinio di coltivare e aggiornare costantemente la propria competenza professionale, con l'obiettivo di migliorare l'esercizio della professione forense e la qualità dei servizi proposti. La legge ha inoltre affidato al Consiglio Nazionale Forense il compito di stabilire modi e condizioni per l'
assolvimento dell'obbligo formativo degli avvocati.
Il Consiglio Nazionale Forense ha quindi approvato e adottato un nuovo Regolamento, datato 16 luglio 2014, che sancisce e prescrive uno specifico obbligo formativo per gli avvocati, ossia quello della formazione professionale continua.
Con "formazione continua" si intendono le attività di aggiornamento, rivolte all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze e delle conoscenze iniziali, e le attività di formazione, caratterizzate dall'acquisizione di nuovi saperi e conoscenze per migliorare le proprie competenze nell'ambito giuridico.
L'obbligo formativo degli avvocati viene assolto tramite l'acquisizione di
crediti formativi nell’arco di un triennio.
I crediti formativi possono essere ottenuti partecipando a incontri, seminari, corsi di aggiornamento, master, pubblicazioni su riviste giuridiche specializzate o attraverso corsi di formazione online, accreditati e riconosciuti dal Nazionale Forense.
Obbligo crediti formativi avvocati: domande e risposte sulla formazione professionale e continua
Per meglio conoscere l’obbligo formativo avvocati riproponiamo le domande più frequenti inerenti l’obbligo formativo e l’acquisizione dei
crediti formativi obbligatori per adempiere ad esso.
Da quando decorre l’obbligo formativo per gli avvocati?
Ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento per la formazione continua, sia l'avvocato sia il tirocinante abilitato al patrocinio sono soggetti al dovere e all'obbligo di “curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate”.
Ai sensi dell'art. 12, l'obbligo decorre dal primo gennaio dell’anno solare successivo alla data d’iscrizione all’albo; per il praticante abilitato al patrocinio, l'obbligo formativo decorre dal primo gennaio successivo alla data d'iscrizione al registro.
Se un avvocato è iscritto all’albo ma non esercita la professione, è comunque tenuto ad adempiere all’obbligo formativo per avvocati?
L’articolo 6 decreta chiaramente che l'obbligo formativo di formazione professionale continua sussiste per il solo fatto di iscrizione all’Albo, agli Elenchi e ai Registri, a prescindere poi da quello che è l'effettivo esercizio della professione.
Quanti crediti formativi obbligatori è necessario maturare al fine di adempiere all’obbligo formativo per gli avvocati?
Ogni iscritto all'Albo deve conseguire, durante il
triennio formativo, un minimo di 60 Crediti Formativi, di cui 9 Crediti nelle materie obbligatorie:
- ordinamento e previdenza forensi
- deontologia ed etica professionale
Per favorire un percorso formativo continuo ed evitare accumuli di Crediti in brevi periodi temporali, è stato stabilito che i crediti minimi annui da conseguire sono pari a 15, di cui 3 nelle materie formative obbligatorie.
Tranne per i crediti nelle materie obbligatorie, è possibile scegliere liberamente gli argomenti e le attività formative in relazione alle personali esigenze di
aggiornamento professionale, ai settori di esercizio dell'attività e agli interessi culturali e sociali.
Sono previste sanzioni per il mancato adempimento dell’obbligo formativo per gli avvocati?
Il regolamento stabilisce che la violazione accertata del dovere di formazione e aggiornamento professionale forense e la mancata o infedele attestazione di adempimento all'obbligo costituiscono, ai sensi del Codice Deontologico, infrazioni disciplinari.
I docenti ordinari hanno diritto di esonero dall’obbligo formativo per gli avvocati?
I docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche rientrano nella categoria di esenti dall'obbligo di
crediti formativi avvocati.
Quali sono gli altri casi di esonero dall’obbligo formativo per avvocati?
L'obbligo di formazione continua non sussiste per i componenti di organi con funzioni legislative, i componenti del Parlamento Europeo e gli avvocati sospesi dell'esercizio professionale.
Possono inoltre essere previsti esoneri dall’
obbligo formativo per gli avvocati in caso di:
- gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;
interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero cause di forza maggiore;
- altre ipotesi indicate dal CNF.
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