Per meglio conoscere l’obbligo formativo da parte degli avvocati riproponiamo le domande più frequenti inerenti l’obbligo formativo e la partecipazione ai corsi obbligatori per la pratica forense.
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per la formazione professionale continua degli avvocati,ossia l’obbligo formativo, decorre dal primo gennaio dell’anno solare successivo a quello d’iscrizione all’albo; per il praticante abilitato al patrocinio in possesso del certificato di compiuta pratica, invece, l'obbligo formativo decorre dall'anno solare successivo al rilascio del certificato.
I corsi obbligatori di formazione continua sussistono per il solo fatto di iscrizione all’Albo, al di là dell’esercizio oggettivo della professione forense. L'avvocato ha quindi l'obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale in ogni caso.
Con delibera 16 luglio 2014 il Consiglio Nazionale Forense ha determinato in 60 ( di cui 9 obbligatori per deontologia, ordinamento e previdenza forense) il numero dei crediti formativi obbligatori da maturare nel triennio al fine di adempiere all’obbligo formativo per avvocati.
Il regolamento per la formazione professionale continua prevede all’art. 6 comma 2 e 3 che il mancato adempimento dell’obbligo formativo per gli avvocati e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito costituiscono illecito disciplinare . La sanzione è commisurata alla gravità della violazione. Non è dunque prevista una sanzione predefinita, in coerenza con l’art. 2 del codice deontologico forense secondo cui “Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
L’art. 5 comma 1 del regolamento per la formazione professionale continua prevede l’esonero dei docenti universitari di ruolo e dei ricercatori universitari con incarico di insegnamento in materie giuridiche dall’assolvimento dell’obbligo formativo per gli avvocati e la loro conseguente partecipazione ai corsi obbligatori per la pratica forense. Tuttavia tale dispensa non è totale; l’obbligo formativo infatti residua per l’aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento forense.
Le situazioni soggettive previste nei commi primo e secondo dell’art. 5 costituiscono causa di esonero dall’obbligo formativo per gli avvocati. Il comma 1 del regolamento prevede l’automatico esonero dei docenti universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari con incarico di insegnamento in materie giuridiche dall’assolvimento dell’obbligo formativo.
Possono inoltre essere previsti esoneri dall’obbligo formativo per gli avvocati in caso di:
gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;
interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
altre ipotesi indicate dal Consiglio Nazionale Forense.
Il Consiglio dell’Ordine può altresì dispensare dall’obbligo formativo, in tutto o in parte, l’iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all’albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.
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