Obbligo crediti formativi avvocati, come assolverlo e in che modalità


 Il dovere di aggiornamento professionale ha assunto un ruolo fondamentale e decisivo per l’attività del professionista forense. Non a caso il Consiglio Nazionale Forense ha approvato un regolamento che sancisce e prescrive uno specifico obbligo formativo per gli avvocati ed i patrocinatori Legali ossia quello della formazione professionale continua per gli avvocati. Il regolamento inerente l’obbligo formativo prescrive che l’avvocato, come anche il patrocinatore legale, devono ottenere dei crediti formativi obbligatori nell’arco di un triennio, attraverso corsi obbligatori per la pratica forense; viceversa potrebbero incorrere in sanzioni disciplinari dovute alla violazione del canone deontologico di cui all’art. 15 C.D.F. di aggiornamento professionale.

L’obbligo formativo per gli avvocati è pertanto assolto con l’acquisizione di crediti formativi, i quali possono essere ottenuti partecipando a corsi obbligatori di aggiornamento, master, con pubblicazioni su riviste giuridiche specializzate o anche attraverso corsi di formazione online di carattere nazionale o ancora, oppure ad altri eventi specificati dal Consiglio dell’Ordine o dal Consiglio Nazionale Forense. 

Obbligo formativo per avvocati: domande e risposte sulla formazione professionale e continua degli avvocati

 Per meglio conoscere l’obbligo formativo da parte degli avvocati riproponiamo le domande più frequenti inerenti l’obbligo formativo e la partecipazione ai corsi obbligatori per la pratica forense. 

Da quando decorre l’obbligo formativo per gli avvocati?

 Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per la formazione professionale continua degli avvocati,ossia l’obbligo formativo, decorre dal primo gennaio dell’anno solare successivo a quello d’iscrizione all’albo; per il praticante abilitato al patrocinio in possesso del certificato di compiuta pratica, invece, l'obbligo formativo decorre dall'anno solare successivo al rilascio del certificato. 

Se un avvocato è iscritto all’albo ma non esercita la professione, è comunque tenuto ad adempiere all’obbligo formativo per avvocati?

 I corsi obbligatori di formazione continua sussistono per il solo fatto di iscrizione all’Albo, al di là dell’esercizio oggettivo della professione forense. L'avvocato ha quindi l'obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale in ogni caso. 

Quanti crediti formativi obbligatori è necessario maturare nel triennio al fine di adempiere all’obbligo formativo? 

Con delibera 16 luglio 2014 il Consiglio Nazionale Forense ha determinato in 60 ( di cui 9 obbligatori per deontologia, ordinamento e previdenza forense) il numero dei crediti formativi obbligatori da maturare nel triennio al fine di adempiere all’obbligo formativo per avvocati.  

Sono previste sanzioni per il mancato adempimento dell’obbligo formativo per gli avvocati?

 Il regolamento per la formazione professionale continua prevede all’art. 6 comma 2 e 3 che il mancato adempimento dell’obbligo formativo per gli avvocati e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito costituiscono illecito disciplinare . La sanzione è commisurata alla gravità della violazione. Non è dunque prevista una sanzione predefinita, in coerenza con l’art. 2 del codice deontologico forense secondo cui “Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.  

I professori ordinari hanno diritto di esonero dall’obbligo formativo per gli avvocati? 

L’art. 5 comma 1 del regolamento per la formazione professionale continua prevede l’esonero dei docenti universitari di ruolo e dei ricercatori universitari con incarico di insegnamento in materie giuridiche dall’assolvimento dell’obbligo formativo per gli avvocati e la loro conseguente partecipazione ai corsi obbligatori per la pratica forense. Tuttavia tale dispensa non è totale; l’obbligo formativo infatti residua per l’aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento forense.  

Quali i casi di esonero dall’obbligo formativo per avvocati? 

Le situazioni soggettive previste nei commi primo e secondo dell’art. 5 costituiscono causa di esonero dall’obbligo formativo per gli avvocati. Il comma 1 del regolamento prevede l’automatico esonero dei docenti universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari con incarico di insegnamento in materie giuridiche dall’assolvimento dell’obbligo formativo. 

Possono inoltre essere previsti esoneri dall’obbligo formativo per gli avvocati in caso di:

  • gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;

  • grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;

  • interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;

altre ipotesi indicate dal Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio dell’Ordine può altresì dispensare dall’obbligo formativo, in tutto o in parte, l’iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all’albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.

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