Il CNF (Consiglio Nazionale Forense) con la delibera del 25 febbraio 2011 ha decretato la riduzione dei crediti formativi obbligatori per gli avvocati che debbono conseguire gli stessi nel triennio formativo 2011-2013.
Pertanto, secondo le modificazioni apportate all’art. 11 dal CNF in merito alla formazione permanente degli avvocati, il numero dei crediti formativi obbligatori per gli avvocati è stato fissato a 75 anziché a 90 crediti formativi considerando, il CNF, eccessivi i crediti formativi obbligatori per gli avvocati precedentemente in vigore. Tuttavia, rimane invariata la formula per cui almeno 15 crediti formativi obbligatori debbano essere conseguiti in materia di ordinamento forense, deontologia o previdenza.
Qui di seguito viene riportato un estratto della delibera decretata dal CNF inerente la riduzione dei crediti formativi obbligatori per il triennio formativo 2011-2013.
"Nel secondo triennio di valutazione a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, e cioè per il triennio 2011/2013, i crediti formativi obbligatori da conseguire sono determinati in complessivi settantacinque col minimo di quindici crediti in ciascuno dei primi due anni del triennio; dei settantacinque crediti complessivi almeno quindici nel triennio dovranno essere conseguiti in materia di ordinamento forense e/o previdenza e/o deontologia e di questi almeno quattro in ciascuno dei primi due anni del triennio”
Con una circolare (n. 12) del 10 aprile 2009, il CNF chiarisce il meccanismo dei crediti formativi obbligatori previsti per il triennio 2008-2010 ed inerenti la formazione permanente degli avvocati.
Pertanto, gli avvocati ed i praticanti abilitati al patrocinio, iscritti prima dell’anno solare 2008, devono conseguire 50 crediti formativi obbligatori, di cui almeno 6 crediti formativi obbligatori inerenti le materie di ordinamento forense, previdenza e deontologia. Un minimo di 9 crediti formativi obbligatori devono essere conseguiti entro il primo anno formativo (2008), 12 crediti formativi obbligatori entro il secondo anno formativo (2009) e, infine, 18 crediti formativi obbligatori entro il terzo anno formativo (2010).
Gli avvocati iscrittisi nell’anno 2008, ma per i quali il triennio formativo è iniziato nel gennaio 2009, i crediti formativi obbligatori da conseguire nell’arco del triennio formativo sono 68 di cui almeno 9 crediti formativi obbligatori devono derivare dalla partecipazione ad eventi formativi inerenti le materie di ordinamento forense, previdenza e deontologia. Inoltre, entro il primo anno formativo (2009) devono essere conseguiti 12 crediti formativi obbligatori, entro il secondo anno formativo (2010) 18 crediti formativi obbligatori ed entro il terzo anno formativo (2011) 20 crediti formativi obbligatori.
Gli avvocati iscrittisi nell’anno 2009, ma per i quali il triennio formativo è iniziato il 1° gennaio 2010, i crediti formativi obbligatori da conseguire nell’arco del triennio formativo sono 83 di cui almeno 12 crediti formativi obbligatori devono derivare dalla partecipazione ad eventi formativi inerenti le materie di ordinamento forense, previdenza e deontologia. Inoltre, entro il primo anno formativo (2010) devono essere conseguiti 18 crediti formativi obbligatori, entro il secondo anno formativo (2011) 20 crediti formativi obbligatori ed entro il terzo anno formativo (2012) 20 crediti formativi obbligatori.
Si noti che il CNF nella seduta amministrativa straordinaria del 22 gennaio 2011 ha deliberato quanto segue:
"di concedere agli iscritti soggetti all'obbligo formativo, la possibilità di recupero di un massimo di 15 crediti formativi, qualora non avessero conseguito il numero di 50 crediti previsto per il primo triennio, di cui 6 per la materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia. Il recupero dei crediti formativi mancanti, purché nel numero massimo di 15, dovrà avvenire entro il 3I.7.20II.”
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