Dal 1 gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo regime inerente alla
formazione obbligatoria per avvocati, il cui regolamento è stato pubblicato nel sito del Consiglio Nazionale Forense il 16 luglio 2014.
In base all'articolo 6,
l'obbligo formativo sussiste in caso di iscrizione all'Albo, agli Elenchi e ai Registri, a prescindere dall'effettivo esercizio dell'attività professionale. L'avvocato è pertanto tenuto a curare la propria competenza professionale partecipando ad attività formative
accreditate dal CNF; l'obbligo decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione.
L'articolo 12, che denota in maniera più specifica il
contenuto dell'obbligo formativo, distingue due periodi temporali:
- triennio formativo: obbligo di conseguire almeno 60 crediti formativi (di cui 9 in ordinamento/previdenza/deontologia forense) con possibilità di compensazione per un massimo di 5 crediti ad anno (salvo le eccezioni riportate nel comma 5);
- anno formativo: obbligo di conseguire almeno 15 crediti formativi nel corso di ogni anno (di cui 3 nelle materie obbligatorie).
Rispetto al regolamento approvato dal CNF il 13/07/2007, la modifica più significativa del nuovo regime è stata la riduzione del numero di
crediti formativi richiesti nel corso del triennio (da 90 a 60 CF) e dell'anno (da 20 a 15 CF).
L'articolo 15 indica invece i soggetti esenti dall'obbligo di formazione, tra cui:
- gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale;
- i docenti di ruolo e i ricercatori delle università.
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