Il regolamento approvato dal CNF il 16 luglio 2014 ha introdotto alcune modifiche in merito all’obbligo di formazione continua per avvocati e praticanti. I 60 crediti da acquisire durante il triennio formativo decorrono dal primo gennaio alla data di iscrizione all’Albo, all’Elenco o al Registro degli Avvocati e possono essere conseguiti attraverso eventi formativi, corsi in aula, corsi in modalità e-learning e attività di autoapprendimento.
Quali sono gli Enti promotori degli eventi formativi per avvocati a Roma?
L’Ordine degli Avvocati di Roma è il riferimento principale per l'organizzazione di eventi formativi per avvocati, nel portale ufficiale è presente una sezione dedicata alla formazione continua e alle modalità di prenotazione degli eventi formativi. Ogni avvocato, in possesso di id e password, può accedere all’area riservata personale e prenotare i convegni a cui desidera partecipare e inserire i dati per l’autocertificazione dei crediti.
Modalità di accreditamento degli eventi formativi
La partecipazione ad eventi formativi promossi dall’Ordine di Roma viene riconosciuta caricando l’attestato di partecipazione all’interno dell’area riservata del portale. Se l’evento è stato promosso da altri enti e non è stato precedentemente accreditato, l’avvocato dovrà inviare la domanda di accreditamento, provvista di programma dettagliato dell’evento e attestato di partecipazione.
Per i meeting di aggiornamento o formazione della durata di mezza giornata è previsto un accreditamento da 1 a 3 crediti formativi, mentre per gli eventi di una o più giornate l’accreditamento può arrivare sino a 12 crediti. Per gli eventi formativi a carattere avanzato o specialistico è previsto un accreditamento maggiore (da 2 a 4 crediti per gli eventi di mezza giornata e da 6 a 20 crediti per eventi di una o più giornate).
Gli esoneri dell’obbligo formativo
Il regolamento per la formazione continua prevede alcuni casi di esonero parziale dell’obbligo di formazione, i casi di esonero sono:
- Gravidanza,
- Doveri collegati alla maternità/paternità di figli minori,
- Malattia e infortunio,
- Interruzione dell’attività professione per un periodo superiore ai 6 mesi.
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