L’ Art.12 del Regolamento per la formazione continua degli avvocati fissa le specifiche obbligatorie utili all’acquisizione dei crediti formativi. Gli avvocati o i praticanti che non adempiono all’obbligo di seguire i corsi accreditati dal Consiglio Nazionale Forense potranno essere assoggettati alla sanzione di censura.
L’obbligo di formazione continua, previsto dal codice deontologico degli avvocati, è un requisito essenziale per mantenere l’iscrizione all’Albo degli Avvocati.
Con il termine censura si intende un biasimo espresso in maniera formale al quale può fare seguito la sospensione o la radiazione dall’Ordine a seconda della gravità dell’infrazione e dai precedenti del singolo individuo.
Per essere in regola con i l’acquisizione dei crediti formativi gli avvocati potranno scegliere tre opzioni:
Il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che gli interessati dovranno conseguire 60 crediti formativi nel triennio, attraverso corsi di formazione continua in aula o a distanza. Per ogni anno dovranno essere conseguiti un minimo di 15 crediti formativi di cui 3 crediti formativi appartenenti alle materie di deontologia forense.
I corsi inoltre devono essere accreditati dal CNF ed erogati da Enti Accreditati dal CNF. L’associazione A.F.A.P. – Associazione per la formazione e l’aggiornamento professionale – è un ente di formazione accreditato dal CNF.
Le attività di formazione a distanza agevolano di molto l’accesso alla formazione permanente, i professionisti possono vantaggiarsi di un formazione di qualità, abbattendo i costi e i tempi degli spostamenti da una città all’altra, e sfruttando i “tempi morti” della propria professione per seguire video lezioni o leggere il materiale didattico preparato dai docenti dell’Ente.
A.F.A.P. - Formazione professionale - P.IVA 01970650386 Privacy Policy | Cookie Policy