Avvocati: Crediti formativi richiesti per l'obbligo formativo


Secondo il regolamento n.6 del 14 luglio 2014, emanato dal Consiglio Nazionale Forense, l'avvocato è tenuto, durante tutta la vita professionale, a curare la propria preparazione e la propria competenza professionale tramite:
  • la partecipazione di corsi accreditati in materia di diritto;
  • autoformazione e varie attività indicate nell'articolo 13 (tra cui lo svolgimento di relazioni e lezioni per determinate attività, contratti di insegnamento in materie giuridiche, ecc.).
Il carico di studio per l'assolvimento dell'obbligo di formazione (il cui periodo di valutazione dura tre anni) degli avvocati è misurato dai crediti formativi; gli iscritti dovranno pertanto maturare, secondo l'articolo 12, commi 4 e 5: 
  • nell'arco del triennio almeno 60 crediti formativi, in linea con le previsioni utilizzate in Europa;
  • ogni anno almeno 15 crediti formativi, in modo da evitare di concentrare il completo adempimento in un periodo troppo breve.
É presente tuttavia una limitazione per quanto riguarda le materie di studio: nel triennio almeno 9 crediti formativi devono essere conseguiti nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale, ovvero 3 CF ogni anno. Un esempio di materia obbligatoria è rappresentato dalla disciplina deontologica.
 
Per gli avvocati, i crediti formativi richiesti possono essere acquisiti anche seguendo i corsi di formazione a distanza (FAD).

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