Un avvocato iscritto all’albo che non esercita la professione, è obbligato all’assolvimento della formazione continua per avvocati?


Aldilà dell’esercizio professionale, l’obbligo di formazione continua dev’essere effettuata poiché è legata all’iscrizione dell’avvocato all’albo, come recita l’art 6 comma 2 del Regolamento per la formazione continua.

Esenzione ed esonero



Secondo l’art.15 però sono esentati dall’obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale secondo l’art. 20, comma 1 della legge professionale i componenti del Parlamento Europeo e coloro che hanno funzioni legislative; i docenti di ruolo e i ricercatori delle università in materie giuridiche.
E’ possibile, inoltre, fare richiesta di esonero dall’obbligo di formazione continua in alcuni casi particolari tra i quali:
  • Gravidanza o parto e per adempimenti di maternità o paternità
  • Grave malattia o infortunio o altre condizioni personali simili
  • Interruzione per almeno 6 mesi della propria attività professionale o trasferimento all’estero
  • Cause di forza maggiore
  • Altri impedimenti indicati dal Consiglio Nazionale Forense

In conclusione, l’esonero che è stato approvato è limitato alla durata dell’impedimento e comporta la sola riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio.

L’assolvimento dell’obbligo di formazione continua per gli avvocati per tutti gli altri casi si effettua partecipando a corsi, anche in modalità di e-learning o streaming, a master, pubblicando su riviste giuridiche specializzate.

L’obbligo di formazione per avvocati viene assolto attraverso l’acquisizione di crediti formativi che si quantificano in 60 totali nell’arco del triennio (di questi 9 devono riguardare la deontologia, l’ordinamento e la previdenza forense), a partire dal 1 gennaio dell’anno solare successivo all’iscrizione all’albo. I crediti formativi obbligatori per ogni anno sono almeno 15 e si ottengono partecipando nelle modalità sopra descritte.
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